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DG per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di Istruzione e per l'Autonomia Scolastica

Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione

Premessa

Il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è attualmente regolamentato dagli artt. 23, 24 e 25 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297. Tale organismo, presieduto dal Sig. Ministro, è composto da 74 consiglieri - di cui la maggior parte eletta dalle varie categorie del personale scolastico - e esplica le sue funzioni anche attraverso organismi interni: l’Ufficio di presidenza, n. 5 Comitati Orizzontali, n. 5 Consigli per il contenzioso, n. 2 Consigli di disciplina e numerose Commissioni che vengono costituite per curare l’istruttoria necessaria per l’emissione dei pareri richiesti dall’Amministrazione che vengono poi sottoposti all’approvazione dell’intero Consiglio riunito in adunanza plenaria.

Le funzioni del CNPI sono elencate nell’art. 25 del precitato T.U. e si possono raggruppare in due distinte aree di intervento:

  1. in quanto organo di consulenza tecnico-professionale del Ministro, formula pareri facoltativi o obbligatori, espressamente richiesti dall’Amministrazione o pronunce di propria iniziativa. Il precitato art. 25 elenca puntualmente le materie oggetto di parere obbligatorio e, in particolare, al comma 2, sancisce l’obbligatorietà del parere, “Nei casi di questioni generali in materia di programmazione dello sviluppo della scuola e di contenuti culturali e didattici nonché di riforma  di struttura di uno degli ordini scolastici”;
  2. come supporto all’azione amministrativa di questo Ministero, formula pareri obbligatori e, in taluni casi, vincolanti attraverso cinque  Consigli per il contenzioso e due Consigli di disciplina.