In sede di scrutinio finale vengono valutati il comportamento e gli apprendimenti di ogni studente mediante voti numerici espressi in decimi attribuiti con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe. Sono ammessi all'esame di Stato a conclusione del ciclo, previo accertamento individuale della prescritta frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi nel comportamento ed in ciascuna disciplina di studio. Conseguentemente, il consiglio di classe formula un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all’esame.
La commissione plenaria fissa, nella seduta preliminare, i criteri per la determinazione del voto finale. La commissione o le eventuali sottocommissioni concludono l’esame di ogni candidato con un voto finale espresso in decimi, alla cui determinazione concorrono le valutazioni delle prove scritte, la valutazione della prova scritta nazionale e quella del colloquio pluridisciplinare. La valutazione della prova nazionale è stabilita sulla base di una procedura standardizzata di correzione definita dall’INVALSI.
Conseguono il “Diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione” i candidati che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dalle sottocommissioni, ratificata dalla commissione plenaria previa verifica del regolare svolgimento di tutte le prove e dell’aderenza ai criteri definiti prima degli esami, una valutazione complessiva non inferiore a sei decimi.
Il nuovo modello di diploma, approvato con D.M. n. 22 del 24 febbraio 2009, viene stampato dall’Istituto Poligrafico dello Stato. |